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Caso Catania: le motivazioni del Tar
Le motivazioni che hanno spinto il tar di Catania ad annullare la sentenza della Corte federale su Catania-Siena

06 Giugno 2003 -- "Le decisioni della Corte di appello federale, che č giudice di ultima istanza, non sono ulteriormente sindacabili nemmeno dalla Corte federale al quale l'articolo 32 dello Statuto non riconosce tale potere". E' il passaggio principale dell'ordinanza con la quale il Tar etneo ha sospeso il verdetto della Corte federale su Catania-Siena.

"La decisione della Corte federale - si legge nell'ordinanza - appare violativa del principio dell'intangibilitā del giudicato e della ripartizione delle competenze stabilite dagli articoli 31 e 32 dello Statuto della Figc, e 22 e 26 del Codice di giustizia sportiva". Secondo i giudici amministrativi "i principi dell'intangibilitā del giudicato sportivo e dell'insindacabilitā delle decisioni della Commissione di appello non possono essere elusi dalla Corte federale con l'esercizio di poteri ad essa riconosciuta dallo Statuto per finalitā e fattispecie diverse".

Per il Tar di Catania la Corte federale non poteva intervenire sulla decisione della Caf anche perchč nel caso in questione "non ricorre l'ipotesi di 'garanzia' prevista dalla art. 32 comma 5". L' ordinanza, che rigetta la richiesta di incompatibilitā avanzata dalla Figc, č stata emessa, scrivono i giudici, anche in vista "dell' imminente svolgimento dell'ultima partita di campionato che concretizza sotto il profilo dell'attualitā della lesione l'interesse processuale del Catania posto che la classifica conseguente all'emissione del provvedimento impugnato, ingenerando ingiustificate aspettative, potrebbe condizionare il comportamento delle squadre in campo e per tanto falsare l'esito delle gare da esse disputate".

I giudici del Tar di Catania, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato e due ordinanze dei colleghi del Lazio e una dello stesso Tribunale amministrativo regionale etneo, sottolineano come "l' ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, č derivato da quello generale dello Stato".
"Ne consegue - scrivono i giudici - che il 'vincolo di giustizia' opera con esclusivo riferimento alla sfera strettamente tecnico-sportiva e in quella dei diritti disponibili, ma non nell' ambito degli interessi legittimi i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel tempo alla tutela giurisdizionale".

La Figc ha gia' annunciato il ricorso contro la decisione presa oggi dai giudici amministrativi siciliani. "In qualunque caso faremo ricorso" aveva detto il presidente della federcalcio Franco Carraro, al termine del consiglio federale. Per il momento non cambia nulla in termini pratici secondo la Figc, in attesa dell'esito dell'appello.