08 Maggio 2014 -- Il giudice sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 maggio 2014, letto il referto arbitrale dell’incontro Napoli-Inter e la relazione dei collaboratori dell’ufficio indagini ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
La Soc. Napoli deve essere sanzionata ex art. 14 n. 2 CGS per le condotte violente,dettagliatamente descritte sub 1 e 4 della premessa, di particolare gravità per il numero dei
responsabili e, soprattutto, per le conseguenze lesive in danno di appartenenti delle Forze dell’Ordine e dei VV.FF. Parimenti, nelle circostanze descritte sub 3) della premessa, deve essere sanzionata per l’atteggiamento gravemente intimidatorio assunto dai propri sostenitori, che
avevano minacciato “l’invasione” del terreno di giuoco qualora il capitano della loro squadra non avesse fornito ai “capi degli ultras” delucidazioni in merito al ferimento di tre tifosi partenopei,avvenuto fuori dallo stadio alcune ore prima dell’inizio della gara. Una minaccia grave e
“credibile”, di cui vennero evitate le possibili conseguenze per la sicurezza pubblica attuando “il dialogo” richiesto dagli “ultras”.
La Soc. Napoli deve altresì essere sanzionata per “l’invasione” del terreno di giuoco al termine della gara (sub 6), non certo “festosa” per le appropriazione e le provocazioni che l’hanno caratterizzata.
Per quanto attiene alle condotte addebitabili ai sostenitori della Fiorentina, è di tutta evidenza che
il coro indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria (sub 3 della premessa) costituisce un “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, sanzionabile ex art 11 nn. 1 e 3 CGS per la sua “dimensione” e “percezione reale”, puntualizzata dai collaboratori della Procura
federale.
Trattandosi di “prima violazione” in materia di comportamenti discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale di cui al cit. art 11 n. 3, ed all’art. 18,comma 1, lettera e), in riferimento al settore denominato “Curva Fiesole” dello stadio fiorentino,ove notoriamente, senza la necessità di ulteriori riscontri, prendono posto in occasione delle gare
casalinghe i tifosi “ultras” della Società viola, disponendo nel contempo la sospensione dell’esecuzione della sanzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2 bis CGS.
La società viola deve altresì rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14 nn. 1 e 2 CGS, dell’atto di violenza compiuto da un suo sostenitore in danno di un steward (sub 7) ed appare equo quantificare la consequenziale sanzione nella misura indicata nel dispositivo, con la valutazione attenuativa ex art. 14 n. 5, in relazione all’art. 13 n. 1 lettera a) e b), per la concreta cooperazione offerta alle forze dell’Ordine onde prevenire fatti violenti o discriminatori.
Entrambe le Società infine, devono essere sanzionate ex art. 12 n. 3 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo, per l’esecrabile oltraggio recato all’inno nazionale (sub 2).
Delibera:
di infliggere alla Soc. Napoli la sanzione dell’obbligo di disputare
due gare a porte chiuse, l’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e l’ammenda di € 40.000, 00 ex art. 12 n. 3CGS
delibera di infliggere alla Soc. Fiorentina la sanzione dell’obbligo di disputare
una gara con il
settore denominato “Curva Fiesole” privo di spettatori, disponendo la sospensione dell’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, nonché l’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e di € 30.000,00 ex art. 12 n. 3 CGS.
Squalifica per una giornata effettiva di gara a:
Inler Goekhan : doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Albiol Tortajada Raul: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (seconda sanzione)
Ammonizione per comportamento non regolamentare in campo:a
Reina Paez Jose Manuel