17 Dicembre 2013 -- Il giudice sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 dicembre 2013, letto il referto arbitrale dell’incontro Napoli-Inter e la relazione dei collaboratori dell’ufficio indagini ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc.
Napoli – soc.
Internazionale del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “Dal settore ospiti per la durata dell’intera gara si sono levati cori del seguente tenore: Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera; puzza di m…. puzza di cani, stanno arrivando i
napoletani;………..voi non siete esseri umani………...”
“Tutti i detti cori erano percepibili dai due settori confinanti con quello degli ospiti (tribuna e curva); il dirigente O.P. riferisce di analoghi cori erano stati intonati dai tifosi ospiti appena entrati nello stadio e prima di accedere al proprio settore”;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Internazionale deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013)
rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Inter del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore nord – secondo anello verde dello stadio San Siro”.
Delibera:
1. di sanzionare la soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde” privo di spettatori;
2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Torino – soc.Internazionale del 20 ottobre 2013.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere
a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivie di vigilanza.
Squalifica per una giornata effettiva di gara
Alvarez Ricardo Gabriel (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.