21 Ottobre 2013 -- Il Giudice sportivo ha inflitto un turno di stop a Paolo Cannavaro per la doppia ammonizione rimediata nel corso della gara con la Roma.
Il giudice ha anche inflitto al Napoli una sanzione di 50mila euro "per avere suoi sostenitori (prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, bengala e fumogeni accesi ) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal m odo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero 63/175 ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.”
Squalificato anche Immobile (quarta sanzione), attaccante del Torino prossimo avversario del Napoli in campionato (domenica ore 12.30).
Il giudice sportivo ha anche chiuso, ma con la sospensiva (quindi non le ha al momento chiuse veramente, ndr) le curve di Milan, Roma, Inter e Torino per cori razzisti contro Napoli ed i napoltani. Le curve saranno chiuse solo in caso di reiterazione (potenza di Galliani che ha fatto modificare la norma facendola così franca per già due volte, visto che lo stadio del Milan doveva essere chiuso già dalla partita con l'Udinese!!!).
In particolare il giudice: "delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie “in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione);
delibera di sanzionare la Soc. TORINO con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Primavera” privo di spettatori;
Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione."