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Giudice sportivo
Ammenda al Milan e al Napoli. Squalifica per tre giornate a Ibrahimovic

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06 Febbraio 2012 -- Il giudice sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 febbraio 2012, letto il referto arbitrale dell’incontro Milan-Napoli e la relazione dei collaboratori dell’ufficio indagini ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitoridelle società Milan-Napoli- hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 cgs, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) cgs, con efficacia esimente,
delibera
Ammenda di € 10.000,00 : alla soc. Milan per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, cgs, per avere la societàconcretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Squalifica per tre giornate effettive di gara a:
Ibrahimovic Zlatan (milan): per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un assistente.

Ammonizione con diffida ed ammenda di € 3.000,00
Allegri Massimiliano (milan): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto ad un assistente un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal quarto ufficiale.


Ammenda di € 10.000,00 : alla soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, cgs, per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 1.500,00a:
Cannavaro Paolo : per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (quarta sanzione).

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara ammonizione a:
Cavani Edinson (seconda sanzione)
De Sanctis Morgan (prima sanzione)