14 Febbraio 2011 -- Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS(pervenuta a mezzo fax alle ore 11.43 odierne) circa la condotta tenuta al 19° del primo tempo dal calciatore Rosi Aleandro (Soc. Roma) nei confronti del calciatore
Lavezzi Ezequiel Ivan(Soc. Napoli) e la condotta immediatamente successiva del calciatore Lavezzi Ezequiel Ivan(Soc. Napoli) nei confronti del calciatore Rosi Aleandro (Soc. Roma);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso,nel cerchio di centro campo e ben lontano dall’azione in svolgimento in altra zona del campo, si avvicinava al calciatore partenopeo, che gli volgeva parzialmente le spalle, e da una distanza di circa un metro, con palese gestualità, gli indirizzava uno sputo, che veniva immediatamente “ricambiato”. Tale duplice biasimevole gesto non veniva visto dall’Arbitro e, pertanto, nessun provvedimento disciplinare veniva adottato. A tale proposito, il Direttore di gara, su richiesta di questo Ufficio, ha dichiarato, a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.03 odierne, “…….non ho visto nulla e confermo inoltre che le ammonizione fatti ai calciatori Rosi e Lavezzi si riferiscono ….a delle spinte reciproche”. Le immagini acquisite non consentono di determinare con assoluta certezza in che misura ed in quale zona del corpo (presumibilmente il collo di Lavezzi ed il volto di Rosi) gli sputi abbiano effettivamente colpito il loro rispettivo destinatario, ma tale circostanza è ininfluente ai fini della valutazione disciplinare. Infatti, per costante orientamento interpretativo degli Organi di giustizia sportiva,
lo sputo deve considerarsi a tutti gli effetti una “condotta violenta”, i cui estremi possono essere integrati anche se il deprecabile intento non abbia raggiunto l’ ”obiettivo”. E l’accentuata antisportività di tali condotte rende ininfluenti le motivazioni adducibili dall’uno e dall’altro dei protagonisti. Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate, che, appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.
per quanto mensionato delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare i calciatori Rosi Aleandro (Soc. Roma) e
Lavezzi Ezequiel Ivan (Soc. Napoli) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Squalificato per un turno anche
Campagnaro in quanto ammonito e già diffidato.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 al medico sociale del Napoli, dottor D'ANDREA Enrico 'per avere, al 23° del primo tempo, assunto un atteggiamento platealmente provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.'
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