03 Marzo 2010 -- Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 marzo, letto il referto arbitrale dell’incontro Napoli - Romae la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Il Giudice Sportivo premesso che:
nel corso della gara Napoli - Roma sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc.Napoli per avere suoi sostenitori, al termine della gara, rivolto ripetutamente ad un calciatore avversario un epiteto costituente espressione di discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammonizione- a Salvatore Aronica (decima sanzione) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
Ammonizione ed ammenda di € 1.500,00 a Fabio Quagliarella (sesta sanzione).per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria