26 Febbraio 2010 -- Riportiamo il comunicato della Figc che sanziona l’uso di espressioni sacrileghe da parte dei tesserati in occasione delle gare.
COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A
Il Presidente Federale
Tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Federale di sanzionare l’uso di espressioni
blasfeme da parte dei tesserati in occasione delle gare;
- ritenuto a tal fine di utilizzare come mezzo di prova anche le immagini televisive;
- ravvisato altresì opportuno estendere gli orari previsti dall’art. 35 punti 1.3 e 2.1 del Codice di
Giustizia Sportiva rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00;
ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche all’art. 66 delle N.O.I.F. e agli artt.
19 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di integrare e modificare alcune Decisioni
Ufficiali FIGC;
- valutato di dover provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti;
visto l’art. 24 dello Statuto federale
d e l i b e r a
di modificare l’art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub a);
di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub b);
di modificare l’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il allegato sub c);
di integrare e modificare le Decisioni Ufficiali FIGC secondo i testi allegati sub d), e), f).
Le suddette disposizioni entreranno in vigore per le gare che saranno disputate a far data dal 26
febbraio 2010.
IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete