CalcioNapoliNews.it
Cerca tra gli articoli
gif
link Homepage    link Email    linkForum     link Chi siamo    link Links     Maradona DayMaradona Day
   linkFile Audio Gol    Area Jolly- Foto, ScreenSaver, Desktop, ...Area Jolly    La Rosa La Rosa     Archivio StoricoArchivio Storico
Giudice Sportivo
Squalifica per Blasi e Santacroce. Nel Torino Di Michele supera la prova TV. Nel Milan squalificato Pirlo

foto
06 Maggio 2008 -- Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 Maggio 2008, letto il referto arbitrale dell’incontro Torino-Napoli e la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 11.58 del 5 maggio 2008, in ordine al comportamento del calciatoreDavid Di Michele (Soc. Torino) al 25° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione d’attacco della squadra granata, il calciatore Di Michele, in possesso di palla, in corrispondenza della linea delimitante l’area di rigore avversaria, veniva affrontato dal calciatore Domizzi.
In tale frangente, si verificava un lieve contatto (perfettamente visibile nella ripresa televisiva
effettuata alle spalle dei due calciatori) tra il piede destro del calciatore partenopeo e il piede destro del Di Michele che, immediatamente dopo, cadeva al suolo, all’interno dell’area di rigore. Il Direttore di gara sanzionava tale intervento con la concessione di un calcio di rigore.
Esula, ovviamente, dai limiti funzionali di questo Giudice ogni valutazione circa la sussistenza, o meno, degli estremi, ravvisati dall’Arbitro, per la concessione del calcio di rigore, sia sotto il profilo della rilevanza del contatto tra i due calciatori, sia sotto quello dell’esatta localizzazione della ritenuta infrazione.

Ai fini ed agli effetti della normativa di cui all’art 35, 1.3, CGS rileva, come è noto,esclusivamente il giudizio circa la sussistenza, o meno, di una “evidente”simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore granata, che potrebbe aver tratto in inganno il Direttore di gara con una preordinata caduta, non determinata dall’avversario. Sotto tale profilo, le immagini televisive non consentono di esprimere una valutazione certa ed inequivoca, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Infatti, da un lato, desta perplessità la circostanza che il Di Michele sembra “incespicaresusestesso” ma, dall’altro, non può essere esclusa l’eventualità che tale anomalo procedere sia stato determinato da una perdita di equilibrio conseguente al contatto, pur lieve, con l’avversario verificatosi in velocità negli attimi immediatamente precedenti.

In definitiva,una simulazione possibile,ma non certo "evidente" come richiesto dalla norma.P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore David Di Michele(Soc. Torino) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.


Squalifica per una giornata effettiva di gara a:
Manuele Blasi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

Fabiano Santacroce per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato(Tredicesima sanzione).

Ammonizione con diffida a:
Domizzi Maurizio per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (decima sanzione)
Hamsik Marek per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (terza sanzione)


Le decisioni del Giudice Sportivo nei confronti del Milan:

Squalifica per una giornata effettiva di gara a:
Pirlo Andrea per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

Ammonizione a:
Ambrosini Massimo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (nona sanzione)
JankulovskI Marek per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione)