Calciosconquasso: giorno 45 d.C.
22 Giugno 2006 -- Il commissario straordinario della Figc prof. Guido Rossi, ha comunicato che il procuratore federale, dott. Stefano Palazzi, ha notificato a numero 30 soggetti incolpati, fra cui le societā Fiorentina, Juventus, Lazio, Milan, il provvedimento di deferimento -si legge in una nota della Figc- alla commissione d'appello federale per violazioni dell'articolo 1 e/o 6 del codice di giustizia sportiva.
Ecco cosa dicono gli articoli del codice sportivo violati:
Art. 1
Doveri ed obblighi generali
1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi
di lealtā, correttezza e probitā in ogni rapporto comunque riferibile allattivitā sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 č fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che
riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli
Organi di giustizia sportiva.
4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle societā sportive
cui č riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societā stesse.
congiunte in relazione alle circostanze e alla gravitā del fatto.
Art. 6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le societā, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o
che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne
sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilitā diretta della societā ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto č
punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso
di pratica inefficacia di tale pena.
4. Se viene accertata la responsabilitā oggettiva o presunta della societā ai sensi dell'art. 9, comma
3, il fatto č punito, a seconda della sua gravitā, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f),
g), h) e i).
5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono
puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralitā di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara č stato alterato,
oppure se il vantaggio in classifica č stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con societā
o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi
precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societā o persone abbiano
posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio,
la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..
Intanto la Procura di Roma chiederā alla procura di Milano gli atti sui procedimenti per aggiotaggio, avviati dai pm milanesi, su Claudio Lotito e Giorgio Chinaglia. I due hanno in corso due procedimenti diversi, e risultano indagati sia dalla procura di Milano per aggiotaggio informativo, sia da quella di Roma per manipolazione del mercato. Oltre a Lotito, č indagato dalla procura della capitale anche il costruttore Roberto Mezzaroma, cognato del presidente della Lazio.