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Conclusa l’udienza
In sera o domani gli esiti del ricorso presentato al TAR di legali del Napoli

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02 Agosto 2005 -- Si è conclusa poco dopo le 12:30 l’udienza riguardante il ricorso presentato dal Napoli in merito ai mancati pagamenti INAIL da parte di alcune società di B.

L’istruttoria, avviata verso le ore 9 e 30 ha visto impegnati non solo i legali partenopei ma anche i rappresentati dell’INAIL e della Federazione. In tale sede è emerso altresì il corretto adempimento nei versamenti da parte del Piacenza e, per tali ragioni, il Napoli ha rinunciato al ricorso.

Intervenendo in merito, l’avvocato Stefano Vinti, curatore degli interessi partenopei, si è detto fiducioso ed ha ribadito la posizione della società: “L'Inail ha depositato documentazione dalla quale emerge in modo inequivocabile che tutte le squadre ad eccezione del Piacenza non erano in regola con i contributi alla data del 30 giugno, per come richiesto dalle norme federali mentre i rappresentati della federazione non ha potuto controdedurre nulla su quanto noi abbiamo sostenuto, limitandosi solo a proporre eccezioni processuali”.

Ricordiamo infatti che in esecuzione di quanto riportato agli articoli sette e tredici del codice di giustizia sportiva, le società in oggetto potrebbero essere sanzionate con punti di penalità o anche con la retrocessione. Solo in serata o al più domani saranno rese note le sentenze emesse dal tribunale.

Si riporta di seguito la parte del Codice di Disciplina Sportiva d’interesse:

Art. 7 Violazioni in materia gestionale ed economica

1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.

2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.

3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).

Art. 13 Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
...

f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
...

Articolo a cura di Roberto Spampanato