29 Marzo 2005 -- Sono state diffuse, nel pomeriggio di oggi, le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare disputate lo scorso sabato 26 Marzo. In particolare, da quanto dichiarato dall’ufficiale di gara, il signor Marelli della sezione di Como, emerge la conferma delle voci trapelate in merito ad aggressioni e offese nei confronti della società partenopea ed invece parzialmente smentite dalla società di casa. A seguito di tale episodio, nonché al fitto lancio di petardi ed allo stordimento dell’assistente di linea, è stata sanzionata alla Sambenedettese Calcio una ammenda di 5000 euro. Importo minore, ma comunque rilevante, per lo stesso Napoli dove nella motivazione si legge di petardi lanciati a danno di Gianello e di striscioni offensivi di organi federali.
Ecco di seguito il testo integrale delle decisioni del giudice sportivo.
€ 5.000,00 SAMBENEDETTESE CALCIO SRL perchè un gruppo di sostenitori locali che stazionavano fuori dallo stadio prima dell'inizio dell'incontro rivolgevano agli ufficiali di gara che si accingevano ad entrare nello stadio ripetute volgari espressioni ingiuriose e di minaccia, nel contempo colpendo con pugni e calci la vettura sulla quale i suddetti erano arrivati; un addetto della società consentiva con ostentato ritardo l'ingresso dell'auto all'interno dell'impianto; anche in tale zona era consentita la presenza di numerosi esagitati uno dei quali si avvicinava all'arbitro rivolgendogli pesanti espressioni di minaccia anche dopo che era stato momentaneamente allontanato; per presenza anche in prossimità degli spogliatoi e per diretta responsabilità della società di numerose persone non autorizzate che dovevano essere allontanate;
anche al pullman della comitiva partenopea erano riservate plateali manifestazioni di ostilità consistite nel lancio di sputi e colpi inferti al mezzo; successivamente alcuni individui recanti i segni distintivi della società locale assumevano a loro volta atteggiamenti aggressivi ed intimidatori nei confronti di calciatori ospiti, uno dei quali veniva colpito al viso con uno schiaffo; durante la gara venivano lanciati in campo petardi di notevole potenza costituenti ordigni oggettivamente pericolosi per le incolumità individuali ed infatti uno di essi esplodendo vicino ad un assistente arbitrale gli provocava stato di stordimento con conseguente breve sospensione del gioco; lo stesso assistente era anche colpito da oggetti vari al polpaccio ed alle caviglie, senza conseguenze; per ulteriore lancio in corso di gara di bottigliette di plastica e di agrumi, senza colpire; il lancio di petardi di notevole potenza si ripeteva più volte durante la gara; nonchè per altri lanci di bottiglie piene qualcuna delle quali sfiorava l'arbitro, sanzione determinata anche in considerazione dei gravi e specifici precedenti (lettera diffida, art. 13 comma c) C.G.S.).
€ 2.000,00 NAPOLI SOCCER S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso lanciavano ripetutamente petardi di notevole potenza costituenti ordigni oggettivamente pericolosi per le incolumità individuali; uno di essi infatti esplodendo in prossimità del portiere della propria squadra gli provocava momentaneo stordimento ed dava luogo a breve sospensione del gioco; per esposizione di uno striscione contenente espressione offensiva del Presidente Federale.
(Nella Foto: l'arbitro Marelli soccorre l'assistente stordito da un petardo lanciato dagli spalti.)