02 Ottobre 2003 -- La Commissione Disciplinare della Lega, presieduta dall'avv. Stefano Azzali, ha respinto il reclamo del Napoli contro la squalifica del San Paolo, confermando la squalifica del campo per cinque giornate, con obbligo di giocare le gare sul neutro a porte chiuse. La pena era stata inflitta dal giudice sportivo per gli incidenti provocati dai tifosi azzurri prima di Avellino-Napoli. In una successiva decisione, il giudice ha inflitto al Napoli la sconfitta 0-3 a tavolino.
La Società Sportiva Calcio Napoli fa sapere di aver "preso atto" della decisione della Commissione Disciplinare e annuncia il successivo reclamo davanti alla Commissione di appello federale (Caf). Il Napoli impostato il reclamo sul fatto che gli atti di violenza in Avellino-Napoli non avrebbero nessun rapporto con la gara, in quanto questi disordini sarebbero stati dettati dalla reazione emotiva 'determinata dalla rabbia per la tardiva assistenza' prestata al tifoso precipitato da una pensilina e poi morto per le gravissime lesioni riportate; sul fatto che la sanzione del giudice sportivo sarebbe stata 'eccessiva e irrazionalmente gravatoria', poichè ispirata da una logica di 'esemplarietà' non giustificata e senza precedenti; e sul fatto che comunque, il Napoli, ha sempre prestato concreta cooperazione in questa e in precedenti occasioni per la prevenzione di fatti violenti, il che costituirebbe, per la società, un'attenuante tale da far ritenere inidonea la sanzione, e provocare la revoca della squalifica.
Purtroppo, nessuna di queste motivazioni, secondo la Disciplinare, ha un fondamento, in quanto sul fatto che gli atti di violenza siano stati estranei alla gara e dettati solo da una reazione emotiva, la commissione ha osservato come, in realtà gli atti di violenza non abbiano affatto avuto inizio a seguito della tardiva (o comunque ritenuta tale) assistenza prestata al giovane tifoso gravemente feritosi, bensì iniziati già in momenti antecedenti l'ingresso, 'violento e massivo' di un gruppo di tifosi all'interno allo stadio; quindi, non si è trattato di episodi svincolati dal contesto della gara, e per giunta, dice la Disciplinare, 'è incontestabile che i fatti siano stati di eccezionale gravità, pertanto la sanzione inflitta 'trova piena giustificazione in ragione dell'eccezionale gravita' dei fatti - valutati nella loro durata e nella gravissima logica di 'caccia all'uomo' che ha connotato l'aggressione alle Forze di polizia: un trattamento sanzionatorio, dunque, che non deve essere inteso come 'esemplare', ma, bensì, 'commisurato alla selvaggia, quanto gratuita manifestazione di violenza' dei pseudo tifosi partenopei.
Le motivazioni della Disciplinare contro il ricorso del Napoli, si concludono poi ribattendo che l'attenuante della collaborazione prestata non può essere reclamata, in quanto, osserva già il giudice sportivo l'ha richiamata e ne ha tenuto conto nell'infliggere la sua sanzione: dunque la commissione ha fatto capire che se non si fosse già tenuto conto delle attenuanti a favore del Napoli, le giornate di squalifica sarebbero state molto di più. Del resto, conclude la Disciplinare, la 'effettiva collaborazione' e la 'concreta collaborazione' con le forze dell'ordine, di cui parla la normativa, non possono semplicemente identificarsi nella lettura del comunicato antiviolenza allo stadio o nel segnalare alla polizia la pericolosità di una gara.