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Due turni a Contini
Le decisioni del giudice sportivo:assolto Aronica, squalificati Contini ed il preparatore Pondrelli

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01 Dicembre 2009 -- Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 1 dicembre 2009, letto il referto arbitrale dell’incontro Parma - Napoli e la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice Sportivo,ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (fax del 30 novembre 2009 ore 11.49) circa la condotta tenuta al 46° del secondo tempo dal calciatore Davide Lanzafame (Soc. Parma) e dal calciatore Salvatore Aronica (Soc. Napoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:

Le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore parmense, nei pressi dell’area di rigore napoletana, tentava di raggiungere il pallone, diretto alla linea di fondo- campo, contrastato, in corsa, da tre avversari. In tale frangente, l’Aronica, alle spalle del Lanzafame, allungava il braccio destro e tratteneva l’avversario per i capelli della nuca; il Lanzafame, a sua volta, ruotava all’indietro il braccio destro colpendo l’antagonista al capo, senza conseguenze lesive.

L’accaduto non veniva “visto” dall’Arbitro che, come puntualizzato in un supplemento di referto richiesto da questo Ufficio, sanzionava con un calcio di punizione la condotta del Lanzafame in quanto “modificando la direzione della corsa poneva una sorta di blocco al giocatore avversario impedendogli la progressione per raggiungere la palla”.

Ritiene questo Giudice che il comportamento di entrambi i calciatori, esauritosi in pochi attimi, sia sicuramente censurabile da un punto di vista regolamentare, ma che non integri gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19 comma 4 lettera b) CGS, non essendo ravvisabile, da un lato, la “potenzialità lesiva” nella trattenuta, senza ulteriori strappi, di una ciocca di capelli e, dall’altro, “l’intenzionalità lesiva” del movimento all’indietro del braccio effettuato dal calciatore parmense con indubbia veemenza reattiva, ma “alla cieca”, con il capo rivolto in avanti, senza una preventiva localizzazione del “bersaglio”.

Considerata, pertanto, la carenza degli elementi che, per costante orientamento giurisprudenziale, connotano la condotta rilevante ex art. 35, 1.3) CGS P.Q.M. delibera, in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Davide Lanzafame (Soc. Parma) e Salvatore Aronica (Soc. Napoli).

Soc. NAPOLI
Il Giudice Sportivo premesso che:
nel corso della gara Parma-Napoli sostenitori della Soc. Napoli accendevano cinque fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

Squalifica per due giornate effettive di gara: a
Contini Matteo per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro reiteratamente un'espressione ingiuriosa.

Squalifica per una giornata effettiva di gara a
Pondrelli Giuseppe (preparatore atletico SSCN): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al quarto ufficiale un'espressione ingiuriosa.

Ammonizione con diffida a
Cannavaro Paolo (settima sanzione) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Ammonizione- a Pazienza Michele(seconda sanzione) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario